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Transizione 5.0 e Piano Industria: Requisiti di Efficienza Energetica, ATECO Ammessi e Procedura GSE

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Comitato Tecnico Normativo

Finanza Lab Intelligence

8 min di lettura
In sintesi:Quadro operativo sul Piano Transizione 5.0: calcolo del risparmio energetico certificato, beni ammissibili Allegato A/B e cumulabilità con la Nuova Sabatini.

1. Quadro Normativo (Art. 38 D.L. 19/2024)

Istituito dall'articolo 38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con Legge n. 56/2024), il Piano Transizione 5.0 mette a disposizione 6,3 miliardi di euro di fondi PNRR per sostenere la duplice transizione digitale ed ecologica del sistema produttivo italiano.

2. Requisiti di Risparmio Energetico (3% e 5%)

Per accedere al credito d'imposta, il progetto di innovazione deve conseguire alternativamente:

  • Una riduzione di almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata sul territorio nazionale;
  • Una riduzione di almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento.

3. Beni Strumentali, Software e Impianti Rinnovabili

Il perimetro degli investimenti ammissibili comprende:

  • Beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati A e B della Legge n. 232/2016) interconnessi al sistema di fabbrica;
  • Software per il monitoraggio continuo e la gestione efficiente dei consumi energetici;
  • Impianti per l'autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (es. impianti fotovoltaici con celle ad alta efficienza UE);
  • Spese per la formazione del personale dipendente sulle tecnologie di transizione (fino al 10% del totale investimento).

4. Procedura di Prenotazione e Certificazione GSE

La gestione delle domande è affidata alla piattaforma telematica del Gestore Servizi Energetici (GSE). Il processo si articola in 3 fasi essenziali:

  1. Comunicazione preventiva ex-ante: Invio del progetto con stima del risparmio energetico asseverata da tecnico abilitato (EGE o ESCo);
  2. Conferma di avanzamento: Comunicazione dell'avvenuto versamento di un acconto pari ad almeno il 20% entro 30 giorni dalla prenotazione del credito;
  3. Comunicazione di completamento ex-post: Trasmissione della perizia finale attestante l'effettiva interconnessione e il conseguimento della riduzione dei consumi.

5. Aliquote Agevolative e Regole di Cumulo

Le aliquote del credito d'imposta variano dal 35% fino al 45% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro in funzione della classe di efficienza energetica conseguita. La misura non è cumulabile per le medesime spese con il credito d'imposta Transizione 4.0 o con il Credito d'Imposta ZES Unica, mentre è pienamente cumulabile con garanzie pubbliche e contributi in conto interessi come la Nuova Sabatini.

Fonti Normative & Istituzionali Certificate

Tutte le informazioni riportate in questa guida sono verificate e conformi ai regolamenti e decreti pubblicati dai seguenti enti ufficiali:

Domande Frequenti (FAQ)

Qual è la differenza sostanziale tra Transizione 4.0 e Transizione 5.0?

Transizione 4.0 incentiva la digitalizzazione e interconnessione dei macchinari. Transizione 5.0 richiede obbligatoriamente che tali investimenti digitali generino un risparmio energetico certificato pari ad almeno il 3% sulla struttura produttiva o il 5% sul processo interessato.

Chi può rilasciare le certificazioni energetiche ex-ante ed ex-post?

Le certificazioni devono essere redatte e asseverate da valutatori accreditati quali Esperti in Gestione dell'Energia (EGE certificati UNI CEI 11339) o Energy Service Company (ESCo certificate UNI CEI 11352).

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con la Nuova Sabatini?

Sì, la misura è cumulabile con la Nuova Sabatini a condizione che il cumulo dei contributi non superi il 100% del costo totale sostenuto per ciascun bene.

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