1. Quadro Normativo (Art. 38 D.L. 19/2024)
Istituito dall'articolo 38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con Legge n. 56/2024), il Piano Transizione 5.0 mette a disposizione 6,3 miliardi di euro di fondi PNRR per sostenere la duplice transizione digitale ed ecologica del sistema produttivo italiano.
2. Requisiti di Risparmio Energetico (3% e 5%)
Per accedere al credito d'imposta, il progetto di innovazione deve conseguire alternativamente:
- Una riduzione di almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata sul territorio nazionale;
- Una riduzione di almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento.
3. Beni Strumentali, Software e Impianti Rinnovabili
Il perimetro degli investimenti ammissibili comprende:
- Beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati A e B della Legge n. 232/2016) interconnessi al sistema di fabbrica;
- Software per il monitoraggio continuo e la gestione efficiente dei consumi energetici;
- Impianti per l'autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (es. impianti fotovoltaici con celle ad alta efficienza UE);
- Spese per la formazione del personale dipendente sulle tecnologie di transizione (fino al 10% del totale investimento).
4. Procedura di Prenotazione e Certificazione GSE
La gestione delle domande è affidata alla piattaforma telematica del Gestore Servizi Energetici (GSE). Il processo si articola in 3 fasi essenziali:
- Comunicazione preventiva ex-ante: Invio del progetto con stima del risparmio energetico asseverata da tecnico abilitato (EGE o ESCo);
- Conferma di avanzamento: Comunicazione dell'avvenuto versamento di un acconto pari ad almeno il 20% entro 30 giorni dalla prenotazione del credito;
- Comunicazione di completamento ex-post: Trasmissione della perizia finale attestante l'effettiva interconnessione e il conseguimento della riduzione dei consumi.
5. Aliquote Agevolative e Regole di Cumulo
Le aliquote del credito d'imposta variano dal 35% fino al 45% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro in funzione della classe di efficienza energetica conseguita. La misura non è cumulabile per le medesime spese con il credito d'imposta Transizione 4.0 o con il Credito d'Imposta ZES Unica, mentre è pienamente cumulabile con garanzie pubbliche e contributi in conto interessi come la Nuova Sabatini.